Proteggere il brand, anche sul Web

La realizzazione di un sito internet è oggi considerata un'attività fondamentale per consentire agli imprenditori di competere sul piano della "comunicazione". Promuovendo in rete la propria immagine aziendale, il brand e le strutture e i servizi che lo compongono, l'azienda ottiene da parte del pubblico maggior attenzione.

Per realizzare un sito internet può essere sufficiente una semplice registrazione di un nome a dominio (l'indirizzo di un sito in formato alfabetico, ad esempio "miosito.it") oppure l'acquisto di più servizi come l'hosting (ovvero lo spazio per i contenuti del sito), le caselle di posta elettronica, l'antivirus e l'ampiezza di banda che garantisce l'utilizzo da parte di numerosi visitatori.

Il caso più comune è quello in cui tutti i servizi e la realizzazione dell'intero sito (quindi tutti gli aspetti tecnici) sono a cura dell'azienda che vende il sito, rendendolo disponibile "chiavi in mano".

Senza entrare nel merito degli specifici obblighi posti a carico del provider, come ad esempio il divieto di pubblicazione di siti con contenuti illegali o che promuovono pratiche illegali o il divieto di inserire collegamenti per promuovere un sito o un prodotto, a volte mascherandoli da esempi (c.d. Spam), una delle questioni più spinose riguarda le controversie relative proprio alla registrazione dei domain names, una delle caratteristiche chiave dei siti Web, determinante per l'individuazione dei contenuti.

Subito dopo il boom di Internet, il principio in base al quale si procedeva all'assegnazione dei nomi era quello del "first come, first served": chiunque chiedesse l'assegnazione di un nome a dominio ancora libero, cioè non ancora registrato da altri, ne otteneva la registrazione e il diritto all'utilizzo.

Le authorities preposte alle assegnazioni dei nomi, in pratica, non si ponevano alcun problema riguardo agli eventuali conflitti con altri diritti di tipo privato, come nell'ipotesi della registrazione di nomi di dominio coincidenti con marchi, soprattutto se celebri.

In assenza di una specifica disciplina legislativa in materia, dottrina e giurisprudenza hanno concordato nell'equiparare il mondo virtuale a quello fisico, applicando la regola per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l'uso di quest'ultimo come nome di dominio. In pratica, solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

In dottrina si afferma che «la funzione principale di un nome a dominio contenente un marchio denominativo è di consentire l'individuazione dell'offerta commerciale contenuta nel sito». Da ciò deriva che la confondibilità prevista dall'ordinamento italiano in tema di marchi deve applicarsi, di riflesso, anche ai nomi di dominio.

Fonte: http://www.pmi.it/leggi-e-norme/articoli/973/proteggere-il-brand-anche-sul-web.html

Autore: Marcella Uricchio


 

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